Albo giudici popolari: iscrizione.
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Servizio attivo .
I Giudici Popolari affiancano i Giudici nelle giurie durante i processi delle Corti d'Assise e delle Corti d'Assise d'appello. Una Commissione Comunale forma gli elenchi dei cittadini che hanno i requisiti per essere iscritti negli Albi..
A chi è rivolto:
A tutti coloro che hanno i requisiti e intendono presentare richiesta per l'inserimento nell'Albo dei Giudici Popolari.
Per essere iscritti nell’Albo dei Giudici Popolari di Corte di Assise e nell’Albo dei Giudici Popolari di Corte di Assise di Appello sono necessari i seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici
- buona condotta morale
- età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni di età
- possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media di primo grado.
Non possono essere iscritti nell’Albo: i magistrati e, in generale, i funzionari di attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario, gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.
L'incarico di giudice popolare è obbligatorio.
.Descrizione:
I Giudici Popolari fanno parte del Collegio giudicante delle Corti d'Assise e delle Corti d'Assise d'Appello per una precisa prescrizione della Costituzione che, all'art. 102, terzo comma, recita: “la legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia”. Tale partecipazione ha lo scopo principale di attuare un collegamento diretto tra il Popolo, in nome del quale viene amministrata la giustizia, e la Magistratura, organo preposto a tale amministrazione.
Pertanto ogni due anni, negli anni dispari, l'Ufficio elettorale ha il compito di formare gli elenchi delle iscrizioni e delle cancellazioni, per coloro che hanno perduto i requisiti, e di trasmetterli al Tribunale che aggiorna gli Albi in suo possesso.
Il Tribunale provvede ad estrarre a sorte, tra quanti iscritti agli Albi i cittadini che dovranno far parte della giuria popolare.
I cittadini estratti sono convocati dal Tribunale mediante apposita notifica per i colloqui di valutazione. Se valutati idonei non possono rifiutare l'incarico se non per gravi motivi.
.Come fare:
L’Ufficio provvede d’ufficio all’iscrizione per coloro che hanno i requisiti e ne fanno richiesta.
L’aggiornamento dell’Albo dei Giudici Popolari viene effettuato ogni due anni (anni dispari) e la domanda deve essere presentata a partire dal 1 aprile fino al 31 luglio.
L'iscrizione all'albo è obbligatoria e permanente e gli aggiornamenti sono effettuati da una commissione comunale che verifica i requisiti prescritti dalla legge e predispone l'elenco dei nuovi iscritti da inoltrare al Tribunale. In base alla normativa vengono formati due elenchi separati, uno dei giudici popolari di Corte d'assise e l'altro dei giudici popolari di Corte d'assise d'appello.
.Cosa serve.
Il modulo per la domanda di iscrizione all'albo dei giudici popolari è scaricabile dal sito.
Il modulo va compilato e consegnato all'ufficio protocollo del Comune, allegando copia di un documento di riconoscimento.
Per l'albo dei Giudici Popolari per la Corte d'Assise:
- documento di riconoscimento in corso di validità;
- residenza anagrafica nel Comune;
- cittadinanza italiana;
- godimento dei diritti politici;
- buona condotta morale;
- età non inferiore ad anni 30 e non superiore ad anni 65;
- aver assolto alla scuola dell'obbligo.
Per l'albo dei Giudici Popolari per la Corte d'assise d'Appello:
- documento di riconoscimento in corso di validità;
- residenza anagrafica nel Comune;
- cittadinanza italiana;
- godimento dei diritti politici;
- buona condotta morale;
- età non inferiore ad anni 30 e non superiore ad anni 65;
- diploma di scuola media superiore, di qualsiasi tipo o titolo superiore.
Esclusioni:
Sono esclusi dalla funzione di Giudice Popolare:
.- i Magistrati ed i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'Ordine Giudiziario;.
- gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato ed a qualsiasi organo di Polizia anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;.
- i Ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione..
Cosa si ottiene:
L'iscrizione ai relativi albi.
.Tempi e scadenze:
Entro il 30 agosto (di ciascun anno dispari) la commissione comunale provvede a compilare ed integrare gli elenchi dei giudici popolari, con l’iscrizione d’ufficio (art.15 Legge 287 del10/04/1951) di tutti coloro che risultano essere in possesso dei requisiti prescritti dalla legge.
Entro il 10 settembre (di ciascun anno dispari) i due elenchi sono trasmessi al Tribunale di Modena;
Entro il 30 ottobre (di ciascun anno dispari) la commissione, convocata dal Presidente del Tribunale, provvede alla revisione di sua competenza;
Entro il 15 novembre (termine indicativo, di ciascun anno dispari) gli elenchi compilati dalla commissione sono resi noti in ogni comune mediante affissione nell'albo pretorio e con pubblico manifesto;
Entro 15 giorni dall'affissione all'albo pretorio, ogni cittadino maggiorenne può presentare reclamo, in carta esente da bollo, presso il Tribunale;
Ultimata la pubblicazione, gli elenchi vengono restituiti al Tribunale.
.Accedi al servizio.
L'esito è consultabile presso l'Ufficio Angrafe.
Condizioni di servizio:
Contatti.
Ufficio responsabile:
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