Separazione e divorzio.

  • Servizio attivo .

E' un procedimento che consente di concludere l'accordo di separazione e il divorzio consensuale dinanzi all'ufficiale di stato civile..


A chi è rivolto:

Alle persone coniugate che intendano separarsi o divorziare consensualmente.

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Descrizione:

Un procedimento semplificato, introdotto dall'art. 12 della legge 162/2014, che può essere concluso dinanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza di uno degli sposi o del Comune dove è stato celebrato o trascritto il matrimonio. E' prevista l'assistenza facoltativa degli avvocati
Tale atto ha la stessa efficacia della sentenza di separazione e di divorzio dei giudici.

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Come fare:

La sottoscrizione dell'accordo di separazione o divorzio dinanzi all'ufficiale di stato civile può essere conclusa dai coniugi solo quando NON vi siano:

  • figli minori di entrambi i coniugi;
  • figli maggiorenni di entrambi i coniugi, incapaci, portatori di handicap grave ai sensi dell'art.3, c.3, della L. n.104/1992, o economicamente non autosufficienti.

Inoltre l’accordo NON potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale (es. uso della casa coniugale, liquidazioni una tantum, ecc.), ad eccezione dell'obbligo di pagamento di un somma di denaro a titolo di assegno periodico.

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Cosa serve.

Per usufruire del servizio e' necessario:

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  • Istanza e documenti di riconoscimento in corso di validità..

Cosa si ottiene:

Accordo separazione personale consensuale/cessazione effetti civili/scioglimento del matrimonio.

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Tempi e scadenze:

  • Presentazione dell'istanza da parte dei coniugi;
  • l’ufficiale dello stato civile deciderà con i coniugi una data per il primo atto dell'accordo e una seconda data (non prima di 30 giorni) per la conferma dell'accordo;
  • nei giorni prestabiliti entrambi i coniugi si dovranno presentare innanzi all'ufficiale di stato civile per sottoscrivere l'accordo di separazione/divorzio;
  • la conferma dell'accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione;
  • la mancata comparizione equivarrà a mancata conferma dell’accordo. ATTENZIONE: non è possibile modificare la data della conferma dell'accordo, nemmeno per ragioni di forza maggiore. La mancata comparizione anche di uno solo dei coniugi, in ogni caso comporterà la mancata conferma dell'accordo, e per addivenire alla separazione/divorzio dovrà essere avviato un nuovo procedimento.
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Quanto costa:

Euro 16.00 di diritto fisso.

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Accedi al servizio.

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Condizioni di servizio:

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio..

Contatti.

Ufficio responsabile:

Ufficio Anagrafe, Stato Civile, Elettorato.

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Punti di contatto

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Pagina aggiornata il 03/04/2025

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